Platea dei beneficiari estesa e durata massima aumentata per le operazioni fina a 30mila euro coperte al 100% dal Fondo di garanzia. Dal 13 gennaio 2021 entrano in vigore le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 alle operazioni previste dal DL Liquidità (art. 13, comma 1, lettera m).
Le garanzie in questione possono essere estese a società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia (codici ATECO 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22) e società disciplinate dal Testo Unico Bancario identificate dal codice ATECO 66.21.00 (periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni), fermo restando che ditte individuali, professionisti e studi professionali che esercitano le medesime attività sono già ammissibili.
La durata massima dei finanziamenti garantiti è aumentata da 10 a 15 anni. È anche possibile richiedere, per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, il prolungamento della loro durata fino alla medesima durata massima prevista dalla Legge di Bilancio 2021.
La Legge di Bilancio 2021 rettifica, inoltre, il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti: 0,20% più, se positivo, Rendistato di durata analoga al finanziamento.
In attuazione del DL Ristori, infine, diventa operativa la modifica della normativa relativa al Microcredito con l’innalzamento dell’importo massimo da 25mila a 40mila euro. Resta invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa al verificarsi di determinate condizioni, di incrementare l’importo del finanziamento di ulteriori 10.000 euro, consentendo di raggiungere un importo massimo pari a 50mila euro.