Il Ministero ha pubblicato la circolare n. 1/2015 del 17 luglio 2015 con la quale fornisce chiarimenti ed indicazioni per una corretta ed efficace gestione del Fondo antiusura. Vengono ribaditi alcuni concetti già esistenti ed al contempo vengono inseriti importanti elementi di novità.
Nello specifico, nella circolare vengono approfondite alcune questioni legate all’utilizzo del Fondo:
A) Ribadita la natura pubblica e statale dei fondi, vale a dire la responsabilità della gestione del fondo in capo al Confidi, l’indisponibilità del fondo per fini diversi dalla prestazione di garanzie e l’obbligo di restituzione qualora il contributo non venga impegnato.
B) Possibilità di rinegoziazione di un precedente finanziamento (acceso come finanziamento con garanzia ordinaria) anche presso la stessa banca.
Al fine di evitare il trasferimento delle sofferenze dell’istituto di credito sulla garanzia statale il Ministero pone alcuni limiti alla procedura. Si deve infatti trattare di operazioni caratterizzate dall’impossibilità oggettiva, prolungata e documentabile da parte dell’impresa di restituire il finanziamento ordinario e di ottenere dalla stessa banca o da un’altra un nuovo finanziamento ordinario senza una elavata garanzia, con il rischio che la stessa si rivolga al credito usuraio.
In particolare, il Ministero dispone che le rinegoziazioni sulla stessa banca possono essere effettuate ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1. l’azienda deve aver pagato regolarmente almeno 1/3 delle rate del finanziamento da rinegoziare;
2. l’azienda deve aver rimborsato almeno il 25% del capitale del finanziamento.
C) Operazioni finanziabili. Nella circolare viene confermato che qualsiasi tipo di operazione possa essere effettuata a valere sui fondi antiusura deve essere successiva ad un preventivo rifiuto della domanda di finanziamento assistito da una garanzia di un confidi pari ad almeno il 50%.
La circolare ribadisce l’esclusione della possibilità di garantire le seguenti operazioni:
1. operazioni di anticipo fatture, scoperto di conto, R.I.B.A, etc. ;
2. finanziamenti legati al pagamento di debiti in corso verso enti pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate, Equitalia, etc.).
D) Con questa Circolare il MEF riconosce anche alle Start-up ben avviate la possibilità di ricorrere al Fondo. Le condizioni che attengono la nuova operatività su Start-up attengono al fatto che le stesse risultino operative da almeno due anni ed abbiano pubblicato il primo documento contabile ufficiale.
E) Il Ministero ha manifestato un’apertura ad operazioni di saldo e stralcio che saranno valutate caso per caso.
Maggiori informazioni al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzionereatifinanziari/antiusura/normativa.html
Le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici di Creditfidi presenti sul territorio.